La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Il ricorrente contestava la mancata verifica, da parte del giudice di merito, dell'insussistenza di cause di proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di patteggiamento, il ricorso per Cassazione è limitato esclusivamente ai motivi tassativamente indicati dalla legge, tra i quali non rientra la censura relativa alla mancata applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
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