La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato che contestava la prova e la qualificazione giuridica del reato. La decisione si fonda su due motivi principali: la genericità delle censure, che miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, e, soprattutto, la novità dei motivi, non essendo stati precedentemente sollevati nell'atto di appello. L'ordinanza ribadisce che non possono essere introdotti nuovi argomenti difensivi direttamente in Cassazione, confermando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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