La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato. I motivi, incentrati sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sul diniego delle attenuanti generiche, sono stati giudicati generici e semplici riproduzioni di censure già correttamente respinte dalla Corte d'Appello. Questa decisione sull'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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