Particolare tenuità del fatto e porto di coltelli: la Cassazione fa chiarezza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17932 del 2024, offre un’importante lezione sulla differenza tra la ‘lieve entità’ di un reato e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso riguardava un uomo condannato per aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli da cucina di notevoli dimensioni. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha tracciato una linea netta tra i due istituti, confermando che il porto di armi simili non può essere considerato un’offesa di minima entità.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto un soggetto responsabile del reato previsto dalla legge n. 110 del 1975 per aver portato, senza giustificato motivo, due coltelli da cucina lunghi quasi 30 cm. La condanna, sospesa condizionalmente, ammontava a 667 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca degli oggetti sequestrati. Il giudice di merito aveva riconosciuto l’ipotesi lieve del reato, prevista dal terzo comma della norma incriminatrice.
I Motivi del Ricorso e la tesi della particolare tenuità del fatto
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che sussistessero tutti i presupposti per riconoscere la particolare tenuità del fatto e, di conseguenza, escludere la punibilità.
In secondo luogo, il ricorrente denunciava una presunta contraddittorietà nella motivazione della sentenza. A suo dire, il Tribunale era caduto in contraddizione riconoscendo da un lato la ‘lieve entità’ del fatto, ma negando dall’altro l’applicazione della causa di non punibilità, che si fonda su un concetto apparentemente simile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi infondati.
Sul primo punto, i giudici hanno definito la censura ‘del tutto generica’. La difesa non aveva specificato i motivi concreti per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 131-bis c.p. La descrizione del fatto (porto di due coltelli di dimensioni significative senza giustificato motivo) non permetteva di inquadrare la condotta in termini di tenuità dell’offesa. Inoltre, l’argomento secondo cui l’imputato si trovasse in bicicletta, e quindi non avesse la possibilità di un uso immediato dei coltelli, è stato ritenuto irrilevante.
Sul secondo punto, la Corte ha smontato la presunta contraddizione, chiarendo la distinzione fondamentale tra i due istituti. La ‘lieve entità’ (art. 4, comma 3, L. 110/75) è una circostanza attenuante che riduce la pena, mentre la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è una causa di esclusione della punibilità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il fatto di ‘particolare tenuità’ presenta una rilevanza offensiva minore rispetto a quello di ‘lieve entità’. Pertanto, il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità implica necessariamente l’esclusione del più stringente requisito della particolare tenuità. Non vi è alcuna contraddizione, ma una corretta applicazione di due concetti giuridici distinti con soglie di gravità differenti.
Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale. Il porto di armi o oggetti atti ad offendere, come due grossi coltelli da cucina, difficilmente può rientrare nell’ambito della particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice sulla gravità del reato è complessiva e può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione. L’aver riconosciuto un’attenuante come la ‘lieve entità’ non solo non obbliga il giudice a dichiarare la non punibilità, ma, al contrario, ne esclude logicamente i presupposti, dato il diverso e minore livello di offensività richiesto dall’art. 131-bis del codice penale.
Perché il porto di due coltelli non è stato considerato un fatto di ‘particolare tenuità’?
La Corte di Cassazione ha stabilito che il porto di due coltelli di dimensioni significative (29,5 e 30 cm) senza un giustificato motivo non costituisce un’offesa di minima entità. La natura e le dimensioni degli oggetti sono state ritenute indicative di una pericolosità tale da escludere l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
Che differenza c’è tra ‘lieve entità’ e ‘particolare tenuità del fatto’?
La ‘lieve entità’ è una circostanza attenuante che comporta una riduzione della pena, mentre la ‘particolare tenuità del fatto’ è una causa di non punibilità che esclude completamente la sanzione. La sentenza chiarisce che il livello di offensività richiesto per la ‘particolare tenuità’ è molto più basso e stringente rispetto a quello sufficiente per il riconoscimento della ‘lieve entità’.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sono state ritenute manifestamente infondate e generiche. La difesa non ha argomentato in modo specifico perché si dovesse applicare la non punibilità e ha erroneamente sovrapposto i concetti di ‘lieve entità’ e ‘particolare tenuità del fatto’, che la legge e la giurisprudenza tengono ben distinti.