La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17416/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati. La Corte ha stabilito che la notevole distanza temporale tra il primo reato (del 2012) e i successivi, unita alla solo parziale omogeneità degli stessi, esclude la sussistenza di un unico disegno criminoso, elemento indispensabile per l'applicazione di tale istituto di favore.
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