Furto in Abitazione: il Concetto di Pertinenza Esteso al Cortile Recintato
L’ordinanza n. 15285/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla definizione di furto in abitazione, specificando i confini di ciò che costituisce ‘privata dimora’ e le sue pertinenze. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un furto avvenuto in un cortile recintato, utilizzato sia come accesso all’abitazione sia come sede di un’attività aziendale, confermando la condanna per il reato previsto dall’art. 624 bis c.p.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Novara e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di furto in abitazione. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto. A suo dire, il furto, essendo avvenuto nel cortile dell’abitazione della persona offesa, non poteva configurarsi come furto in abitazione. Sosteneva che tale area, sebbene chiusa da un cancello elettrificato, era anche sede dell’azienda della vittima e quindi non poteva essere considerata una pertinenza esclusiva della privata dimora.
In secondo luogo, l’imputato lamentava l’eccessività della pena irrogata, ritenendola sproporzionata e frutto di una errata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Furto in Abitazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Con questa decisione, la Corte ha non solo confermato la condanna dell’imputato, ma ha anche ribadito principi fondamentali in materia di furto in abitazione e di valutazione della pena.
L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue argomentazioni.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
Sul primo motivo, relativo alla qualificazione del cortile come pertinenza, i giudici hanno chiarito che l’articolo 624 bis c.p. include esplicitamente non solo la privata dimora, ma anche ‘le pertinenze di essa’. Un cortile chiuso da un cancello, che funge da accessorio all’abitazione, rientra pienamente in questa definizione. La circostanza che su tale cortile insistesse anche un’attività aziendale è stata giudicata irrilevante. Secondo la Corte, ciò non fa venir meno il carattere pertinenziale dell’area rispetto alla sfera privata e domiciliare della persona offesa. Di conseguenza, il riferimento del ricorrente a una precedente sentenza delle Sezioni Unite è stato ritenuto superfluo e non pertinente al caso di specie.
Sul secondo motivo, concernente l’entità della pena, la Cassazione ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero adeguatamente motivato la loro decisione, facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti presenti agli atti (specificatamente citando le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio di motivazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida due principi giuridici di notevole importanza pratica. In primo luogo, rafforza una concezione ampia del luogo di privata dimora, estendendola a tutte quelle aree, come cortili, giardini e garage, che, pur non essendo parte dell’abitazione in senso stretto, ne costituiscono un accessorio funzionale e sono protette da intrusioni esterne. La presenza di un’attività lavorativa in tali spazi non ne snatura il carattere pertinenziale. In secondo luogo, ribadisce che il sindacato della Corte di Cassazione sulla commisurazione della pena è limitato alla verifica della legalità e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle valutazioni discrezionali operate dai giudici dei gradi precedenti, se queste sono state correttamente argomentate.
Un cortile recintato può essere considerato parte di una privata dimora ai fini del reato di furto?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che un cortile chiuso da un cancello è una pertinenza della privata dimora ai sensi dell’art. 624 bis c.p., pertanto il furto commesso al suo interno si qualifica come furto in abitazione.
La presenza di un’azienda all’interno di un cortile privato esclude il reato di furto in abitazione?
No. Secondo la sentenza, il fatto che nel cortile si svolga anche un’attività aziendale è irrilevante e non fa venir meno la natura di pertinenza della privata dimora, a condizione che l’area sia funzionalmente collegata all’abitazione.
In che misura la Corte di Cassazione può sindacare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria, o se viola i principi legali stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p. La valutazione discrezionale sull’entità della pena, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.