Attenuante danno patrimoniale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19498/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano il mancato riconoscimento dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità. La decisione sottolinea come una critica generica alla motivazione del giudice di merito, senza un confronto specifico con gli elementi di fatto, conduca inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di cui all’art. 455 del codice penale, relativo alla spendita e messa in circolazione di monete falsificate. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di illogicità nella motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., ovvero quella per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La difesa dell’imputato si era limitata a contestare genericamente la logicità della decisione, senza però entrare nel merito degli elementi fattuali che l’avevano sorretta.
I Criteri per l’Attenuante Danno Patrimoniale
La Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse immune da vizi logici. I giudici di secondo grado avevano negato l’attenuante basandosi su una valutazione concreta e specifica: il numero delle banconote false messe in circolazione e il loro valore complessivo. Secondo la Cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente questi punti, dimostrando perché tale valutazione fosse errata o illogica, cosa che non è avvenuta. Limitarsi a denunciare una generica ‘illogicità’ non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel principio secondo cui un ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico. Non basta affermare che la motivazione è illogica; è necessario indicare precisamente in cosa consista tale illogicità, confrontandosi punto per punto con la sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione chiara e fattuale (numero e valore delle banconote) per negare l’attenuante danno patrimoniale. Il ricorso, non affrontando questo nucleo argomentativo, si è rivelato sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: la specificità dei motivi di ricorso. Chi intende contestare una decisione per vizi di motivazione deve articolare una critica puntuale e argomentata, non potendosi limitare a censure generiche. La decisione insegna che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti, come quella del danno di speciale tenuità, è ancorata a elementi di fatto (in questo caso, l’entità oggettiva del danno) la cui valutazione, se logicamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in Cassazione se non attraverso una critica specifica e pertinente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La contestazione era generica e non si confrontava specificamente con le motivazioni di fatto esposte nella sentenza della Corte d’Appello, che erano basate sul numero e sul valore complessivo delle banconote false.
Quale circostanza attenuante era stata richiesta dall’imputato?
L’imputato aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.