La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava l'omessa motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di un accordo tra le parti, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica sulla pena, essendo sufficiente il richiamo alla sua congruità. Poiché il ricorso non riguardava violazioni di legge specifiche previste dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p., è stato rigettato con condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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