La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28077/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento con cui si contestava la congruità della pena. I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le sentenze di patteggiamento non possono essere impugnate per motivi legati alla quantificazione o alla motivazione della pena, ma solo per vizi tassativi come l'illegalità della sanzione.
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