La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38042/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. I ricorrenti avevano lamentato vizi di motivazione e un'erronea qualificazione giuridica, ma la Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è proponibile solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui non rientravano le censure sollevate. La decisione conferma la limitata possibilità di impugnare le sentenze emesse con questo rito speciale.
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