La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33524/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento proposto da un imputato. Il ricorso lamentava un'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte ha chiarito che, in sede di appello contro una sentenza di patteggiamento, sono censurabili solo gli errori manifesti e non le semplici divergenze interpretative. Data la genericità del motivo e la corretta, seppur concisa, motivazione del giudice di merito, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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