Un soggetto, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'assoluzione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che dopo la riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la richiesta di proscioglimento.
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