La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, sottolineando che l'impugnazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentita solo per motivi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi addotti dal ricorrente, inclusa una censura generica sulla confisca, esulavano da quelli ammessi, comportando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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