La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, poiché basato su motivi non previsti dalla legge. L'imputato, condannato per un reato di droga, aveva lamentato la mancanza di motivazione della sentenza, un motivo non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ribadisce che le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento sono possibili solo per ragioni tassativamente indicate, come problemi nel consenso o illegalità della pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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