Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento, lamentando la mancata valutazione di elementi che avrebbero potuto portare a un'assoluzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., le impugnazioni contro tali sentenze sono consentite solo per motivi tassativamente elencati, tra cui non rientra il vizio di motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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