La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sulla stretta interpretazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca tassativamente i motivi di impugnazione. Il ricorso patteggiamento basato su una presunta motivazione viziata non rientra tra questi, confermando che l'appello è limitato a specifici vizi procedurali e legali, come l'erronea qualificazione giuridica palesemente eccentrica o l'illegalità della pena.
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