Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, contestando l'ammontare della pena (dosimetria della pena) che aveva concordato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, dopo le modifiche legislative del 2017, un ricorso patteggiamento può essere proposto solo per motivi specifici, come vizi nella volontà dell'imputato, difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione del fatto o illegalità della pena. La contestazione della mera entità della pena, se non illegale, non rientra tra i motivi ammessi. Il ricorso è stato respinto.
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