La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44847/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato. La decisione si fonda sulla natura generica e aspecifica del ricorso, che si limitava a denunciare un presunto difetto di motivazione senza un confronto critico con la sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che, nel rito del patteggiamento, l'impugnazione non può basarsi su mere argomentazioni apodittiche, ma deve evidenziare errori palesi non rilevabili dal provvedimento stesso.
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