La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento per ricettazione. L'imputato lamentava la mancata valutazione delle cause di non punibilità, ma la Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso patteggiamento non può basarsi su tale motivo, come previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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