La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La Corte ha chiarito che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è consentito solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, come l'illogicità. L'unica eccezione riguarda i casi di motivazione totalmente assente o meramente apparente, circostanza non riscontrata nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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