Ricorso Misure di Prevenzione: i limiti fissati dalla Cassazione
In materia di misure di prevenzione, i confini del controllo di legittimità sono ben definiti. Con la sentenza n. 23599 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il Ricorso Misure di Prevenzione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. L’analisi della Suprema Corte è rigorosamente circoscritta alla violazione di legge, escludendo censure sulla valutazione del merito operata dai giudici delle fasi precedenti. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere la logica e i limiti di questo specifico strumento processuale.
I Fatti del Caso
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato un decreto del Tribunale che applicava a un soggetto una misura di prevenzione personale. Nello specifico, si trattava della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il versamento di una cauzione di 2.000,00 euro. La decisione era fondata sulla ritenuta pericolosità sociale del soggetto, desunta dal suo coinvolgimento in un episodio di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.
I Motivi del Ricorso Misure di Prevenzione
L’interessato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali:
- Erronea valutazione di un episodio: Si contestava il riferimento a un controllo di polizia avvenuto nel 2020, per il quale era poi intervenuto un provvedimento di archiviazione.
- Ruolo marginale: Il ricorrente sosteneva di aver avuto un ruolo del tutto secondario nel reato di estorsione posto a fondamento della misura.
- Mancata analisi dell’attualità della pericolosità: Si lamentava che i giudici di merito non avessero condotto una specifica analisi per dimostrare che la pericolosità sociale fosse ancora attuale al momento della decisione.
In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le questioni sollevate non rientravano tra quelle che potevano essere esaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La parte centrale della sentenza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha ricordato che, secondo l’art. 10 del D.Lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è consentito soltanto per violazione di legge. Questo esclude la possibilità di denunciare vizi di motivazione come la contraddittorietà o la manifesta illogicità (previsti dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), a meno che la motivazione non sia del tutto inesistente o “meramente apparente”.
Una motivazione è “meramente apparente” quando, pur esistendo graficamente, è talmente generica, contraddittoria o incomprensibile da non permettere di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ampia e adeguata, rispondendo puntualmente alle deduzioni difensive e argomentando sia sulla pericolosità qualificata (legata al metodo mafioso) sia sulla sua attualità. Il riferimento all’episodio del 2020 era stato utilizzato non come prova di un reato, ma solo per evidenziare le frequentazioni del soggetto con “soggetti di interesse”.
Di conseguenza, le critiche del ricorrente non denunciavano una reale violazione di legge, ma si risolvevano in una mera censura nel merito, volta a ottenere una diversa valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità nel contesto delle misure di prevenzione. Chi intende presentare un Ricorso Misure di Prevenzione deve concentrarsi su eventuali e chiare violazioni delle norme giuridiche, non sulla speranza che la Cassazione rivaluti le prove a suo favore. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione dei fatti in un ricorso per cassazione contro una misura di prevenzione?
No. La sentenza chiarisce che il ricorso per cassazione in questa materia è ammesso solo per ‘violazione di legge’. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o la logicità della decisione dei giudici di merito, a meno che la motivazione non sia completamente assente o meramente apparente.
Quando una motivazione è considerata ‘meramente apparente’?
Una motivazione è ‘meramente apparente’ quando, pur essendo scritta, è talmente generica, illogica o contraddittoria da non rendere comprensibile il ragionamento del giudice. In pratica, equivale a una motivazione inesistente e costituisce una violazione di legge.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.