In un caso riguardante un appalto a prezzo chiuso, una società di costruzioni ha ottenuto un adeguamento del corrispettivo a causa di un significativo ritardo nell'esecuzione dei lavori. La committente aveva contestato l'applicabilità della norma regionale invocata, in quanto prevista per gli appalti pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le parti di un contratto privato sono libere di richiamare e rendere applicabili al loro rapporto norme destinate al settore pubblico. Di conseguenza, la revisione del prezzo era dovuta, essendo stata volontariamente pattuita attraverso un esplicito rinvio contrattuale alla legge regionale.
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