Comando dipendente: chi paga lo straordinario? La Cassazione fa chiarezza
L’istituto del comando dipendente nel pubblico impiego solleva spesso interrogativi complessi, specialmente riguardo alla ripartizione degli oneri retributivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un agente di polizia municipale in comando presso una Procura della Repubblica, chiarendo definitivamente chi sia il soggetto tenuto a pagare il compenso per il lavoro straordinario. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il datore di lavoro di appartenenza rimane l’unico obbligato nei confronti del lavoratore, salvo il suo diritto di rivalsa verso l’ente utilizzatore.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di un agente di Polizia Municipale, assegnato per un lungo periodo (dal 2007 al 2016) a una Procura della Repubblica per svolgere funzioni di polizia giudiziaria. L’agente aveva maturato un cospicuo numero di ore di lavoro straordinario per le quali non aveva ricevuto il relativo compenso. Di conseguenza, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio Comune di appartenenza per il pagamento delle somme dovute.
Il Comune si era opposto, sostenendo di non essere il soggetto obbligato. La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto le ragioni dell’Ente, limitando la condanna a un periodo specifico. Insoddisfatto, il Comune ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’onere del pagamento del trattamento accessorio, come lo straordinario, dovesse gravare sull’amministrazione che beneficiava della prestazione lavorativa, ovvero la Procura.
La questione giuridica del comando dipendente
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’istituto del comando dipendente. Con il comando, si realizza una scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza (l’ente ‘datore’), e l’esercizio dei poteri direttivi e funzionali, che vengono trasferiti all’amministrazione di destinazione (l’ente ‘utilizzatore’).
Il Comune ricorrente basava la sua difesa sull’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che l’amministrazione utilizzatrice rimborsi a quella di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. Secondo l’interpretazione del Comune, questa norma implicherebbe che il trattamento accessorio resti a carico dell’ente utilizzatore. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha fornito una lettura diversa e più aderente alla natura del rapporto di lavoro.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Comune, chiarendo in modo inequivocabile la ripartizione delle responsabilità. I giudici hanno affermato che il rapporto di lavoro del dipendente pubblico intercorre unicamente con l’amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, è quest’ultima a essere ‘legittimata passiva’ in qualsiasi azione legale promossa dal lavoratore per ottenere il pagamento della retribuzione, sia essa fondamentale o accessoria.
La norma citata dal Comune (art. 70, d.lgs. 165/2001) non disciplina il rapporto tra dipendente e datore di lavoro, ma regola esclusivamente i rapporti interni, di natura patrimoniale, tra le due amministrazioni coinvolte. Essa stabilisce un meccanismo di rimborso che presuppone, a monte, l’anticipazione delle somme da parte dell’ente di appartenenza.
In altre parole, il dipendente ha il diritto di rivolgersi al suo unico datore di lavoro formale per ottenere tutto ciò che gli spetta. Sarà poi onere di quest’ultimo, sulla base delle convenzioni stipulate o delle norme di legge, agire in rivalsa nei confronti dell’amministrazione che ha concretamente utilizzato la prestazione lavorativa per ottenere il rimborso delle somme versate, inclusi gli straordinari.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza la tutela del lavoratore pubblico in comando dipendente. Il principio affermato è chiaro: il dipendente non può essere penalizzato dalle dinamiche interne tra diverse amministrazioni e ha il diritto di pretendere l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro formale. Quest’ultimo non può sottrarsi ai suoi obblighi retributivi, ma deve adempierli e, successivamente, regolare i conti con l’ente utilizzatore. Questa pronuncia offre certezza giuridica sia ai lavoratori, che sanno a chi rivolgersi per tutelare i propri diritti, sia alle amministrazioni, che sono chiamate a definire con chiarezza, tramite appositi accordi, le modalità di ripartizione degli oneri economici derivanti dall’utilizzo di personale in comando.
Quando un dipendente pubblico è in “comando”, chi è tenuto a pagargli lo stipendio e gli straordinari?
L’ente di appartenenza, ovvero il datore di lavoro formale con cui intercorre il rapporto di impiego, è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione, comprensiva sia della parte fondamentale che di quella accessoria, come gli straordinari.
L’amministrazione di appartenenza può rifiutarsi di pagare lo straordinario se il lavoro è stato svolto per un’altra amministrazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di pagare la retribuzione al lavoratore spetta formalmente all’ente di appartenenza. Le questioni relative a chi abbia effettivamente beneficiato della prestazione riguardano i rapporti interni tra le due amministrazioni e non possono pregiudicare il diritto del dipendente.
Cosa regola i rapporti economici tra l’amministrazione di appartenenza e quella che utilizza il dipendente in comando?
I rapporti economici sono regolati dall’art. 70, comma 12, del d.lgs. 165/2001 per quanto riguarda il rimborso del trattamento fondamentale, e da specifiche convenzioni o protocolli d’intesa tra gli enti per il rimborso delle componenti accessorie della retribuzione, come gli straordinari. L’ente di appartenenza, dopo aver pagato il dipendente, può agire in rivalsa verso l’ente utilizzatore.