La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da un imputato a seguito della formale rinuncia al ricorso presentata dal suo difensore. Il legale, munito di apposita procura speciale, ha depositato telematicamente l'atto di rinuncia prima dell'udienza. La Suprema Corte, applicando l'art. 616 c.p.p., ha stabilito che tale scelta processuale non esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, giustificata dai profili di colpa ravvisati nell'attivazione del giudizio di legittimità.
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