Una lavoratrice aveva stipulato una conciliazione con la sua azienda originaria, basando l'accordo sulla certezza di una futura assunzione presso una nuova società subentrante. Quando l'assunzione non si è concretizzata, la Corte d'Appello ha dichiarato inefficace la conciliazione applicando l'istituto della presupposizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che un accordo perde la sua validità se viene a mancare il presupposto di fatto, comune e determinante, che ne ha costituito il fondamento, anche se non esplicitamente menzionato.
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