Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo per contestare cartelle di pagamento che sosteneva non fossero mai state notificate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso originario inammissibile. La decisione si fonda sul principio, consolidato da recenti interventi normativi e giurisprudenziali, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, non essendo più sufficiente il solo interesse a contestare l'atto presupposto. In assenza di tale prova, il ricorso è privo di interesse ad agire.
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