La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19653/2025, ha confermato il diritto alla deduzione degli ammortamenti per una società concedente in un contratto di affitto di ramo d'azienda. Il caso verteva sulla validità di una clausola contrattuale che, in deroga al Codice Civile, poneva a carico della società concedente l'onere di conservare l'efficienza dei beni. L'Agenzia Fiscale contestava tale deduzione, sostenendo che altre clausole trasferissero di fatto i costi di manutenzione agli affittuari. La Corte ha stabilito che la deroga era legittima e che le spese di manutenzione ordinaria, a carico degli affittuari, non contraddicevano l'obbligo del concedente di mantenere l'efficienza strutturale del compendio aziendale, legittimando così la deduzione degli ammortamenti.
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