Un Comune affida i lavori di ristrutturazione di un immobile a un'impresa, ma l'edificio crolla parzialmente all'inizio dei lavori. Il Comune chiede il risarcimento dei danni all'impresa, al progettista e al direttore dei lavori. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità concorrente di tutti i soggetti. In particolare, viene ribadita la responsabilità dell'appaltatore, il quale non può considerarsi un semplice esecutore cieco (nudus minister) se non dimostra di aver subito un'ingerenza totale del committente. L'impresa avrebbe dovuto verificare la stabilità del terreno e segnalare i difetti del progetto. Inoltre, la Corte esclude la copertura assicurativa del progettista per aver nascosto informazioni cruciali sul rischio all'assicurazione. Gli appelli dell'impresa e del progettista vengono rigettati, confermando l'obbligo di risarcire il Comune.
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