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Art. 1668 Codice Civile

174 provvedimenti

Risoluzione del contratto di appalto: tetto viziato e rimborsi
Un'impresa edile ha richiesto decreti ingiuntivi per ottenere il pagamento del saldo dei lavori di rifacimento del tetto eseguiti presso un condominio. L'ente condominiale ha proposto opposizione contestando l'incompleta esecuzione delle opere e la presenza di gravissimi vizi costruttivi, tra cui infiltrazioni d'acqua e pannelli deformati. I giudici di merito hanno disposto la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della ditta, condannando l'appaltatrice a restituire oltre centoquarantaquattromila euro al condominio. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'impresa, confermando la legittimità dell'opposizione promossa dall'amministratore e la correttezza della restituzione dei compensi per le opere viziate.
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Contratto di appalto e vizi: vince il fornitore
Una committente ha commissionato la ristrutturazione del proprio appartamento. A fronte delle richieste di saldo da parte dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del fornitore dei materiali, la proprietaria ha opposto l'esistenza di difformità esecutive. Ha quindi richiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Nei gradi di merito, i giudici hanno ridotto parzialmente i crediti per le imperfezioni riscontrate e hanno condannato la committente a saldare i residui. La proprietaria ha proposto ricorso per Cassazione contestando la perizia tecnica e la ricostruzione probatoria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente e il ricorso incidentale del direttore dei lavori. In tema di contratto di appalto e vizi, non è possibile chiedere ai giudici di legittimità una rivalutazione dei fatti già accertati in sede di merito.
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Lavori non a regola d’arte: Officina condannata, cliente risarcito
Un cliente ha commissionato a un'officina lavori di modifica estetica su un'auto, ma ha contestato l'esecuzione dei `lavori non a regola d'arte`, chiedendo il risarcimento dei danni. L'officina ha chiesto il pagamento del servizio. I giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione al cliente, negando il pagamento all'officina e condannandola al risarcimento per i difetti. L'officina ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni precedenti. Le questioni sollevate erano nuove, riguardavano valutazioni di fatto o punti già definitivi. L'officina dovrà pagare le spese legali.
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Vizi dell’opera nell’appalto: l’errore PEC blocca il ricorso
Una società committente contestava gravi vizi dell'opera nell'appalto per la costruzione di un edificio residenziale, citando in giudizio l'impresa costruttrice e i tecnici responsabili della progettazione. La Corte d'Appello riconosceva il diritto al risarcimento della committente, pur avendo questa alienato gli immobili a terzi. L'impresa e i professionisti proponevano ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale dell'impresa a causa del mancato deposito telematico delle ricevute PEC di notifica e dell'attestazione di conformità. Per l'effetto, è divenuto inefficace anche il ricorso incidentale dei professionisti. La condanna al risarcimento e al pagamento delle spese legali a favore della committente rimane confermata.
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Vizi dell’Immobile Venduto: Cassazione Conferma Riduzione Prezzo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'Azienda Venditrice a risarcire un'Azienda Acquirente per i vizi dell'immobile venduto. L'Azienda Venditrice aveva inizialmente chiesto il pagamento di lavori, mentre l'Acquirente aveva richiesto la riduzione del prezzo per difetti. La Cassazione ha stabilito che l'eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi deve essere sollevata in giudizio e non solo stragiudizialmente. Ha inoltre ribadito che l'onere della prova dei vizi spetta all'acquirente solo dopo l'accettazione dell'opera, e che l'azione di riduzione del prezzo (actio quanti minoris) è valida anche se i difetti sono emendabili, purché diminuiscano il valore del bene. L'Azienda Venditrice ha perso, dovendo pagare le spese legali.
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Responsabilità dell’appaltatore e soci di nuova società
Una società committente citava in giudizio i soci di una società di persone ormai cancellata per ottenere i danni derivanti da infiltrazioni nel tetto. I lavori originari risalivano a molti anni prima ed erano stati eseguiti da una precedente società, poi sciolta. I medesimi soci avevano in seguito fondato una nuova ditta e realizzato solo un modesto intervento riparatorio. Il committente invocava la responsabilità dell'appaltatore verso i soci della nuova compagine per l'opera originaria. La Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda. I giudici hanno stabilito che la nascita di una nuova società con gli stessi soci non crea continuità giuridica con quella passata. Il piccolo ritocco eseguito dalla nuova impresa non estende i doveri contrattuali primari, confermando la prescrizione di ogni pretesa.
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Contratto di appalto e difetti dell’opera: le responsabilità
Una società committente ha citato in giudizio l'impresa esecutrice lamentando difetti nella rete fognaria e nell'asfaltatura dei piazzali aziendali. In tema di contratto di appalto e difetti dell'opera, i giudici hanno accertato che la rete fognaria presentava gravi difetti strutturali, rendendo l'impresa responsabile pur in presenza di un progetto fornito dal cliente. Diversamente, per l'asfaltatura, l'impresa ha agito come mero esecutore materiale, eseguendo un semplice intervento estetico privo di autonomo margine critico. La Corte d'Appello ha commesso un grave errore motivazionale: pur avendo escluso la colpa dell'impresa nell'asfaltatura, l'ha condannata a restituire il compenso incassato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, annullando la decisione per manifesta contraddittorietà e ribadendo che l'appaltatore non risponde dei difetti se privo di autonomia esecutiva.
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Responsabilità dell’appaltatore: vizi senza danni provati
I committenti di un lavoro di ristrutturazione rifiutano di pagare la parcella del professionista. Gli immobili presentano elementi differenti rispetto al progetto originario. I proprietari chiedono il risarcimento danni invocando la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, sostenendo di aver eseguito spese per il consolidamento dei solai. I giudici respingono la domanda dei proprietari. Le perizie peritali dimostrano che l'immobile è del tutto idoneo all'uso e privo di pericoli strutturali. Inoltre, i committenti non forniscono alcuna prova contabile delle spese sostenute per le presunte riparazioni. La Corte di Cassazione conferma la decisione. Chi richiede il risarcimento del danno deve dimostrare con precisione sia l'effettivo pregiudizio sia le spese affrontate.
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Macchina difettosa: la Risoluzione contratto di appalto e l’onere della prova
Un'Azienda Committente aveva incaricato un'Azienda Appaltatrice di realizzare una macchina speciale, ma questa presentava difetti e non era conforme alle normative. L'Azienda Committente chiedeva la risoluzione contratto di appalto e il risarcimento danni. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'Appello aveva rigettato nuovamente la domanda. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito che spetta all'Azienda Appaltatrice dimostrare che la macchina consegnata fosse conforme e idonea all'uso pattuito, anche in presenza di modifiche successive apportate dal committente. La sentenza è stata cassata con rinvio, per un nuovo esame che tenga conto di questo principio sull'onere della prova.
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Vizi e difetti nell’appalto: quando il difetto non è grave
Un Committente ha contestato i "vizi e difetti nell'appalto" relativi alla pavimentazione di un caseificio, realizzata dall'Appaltatore senza la pendenza necessaria per lo smaltimento dei reflui. Il Committente ha richiesto un risarcimento, ma l'Appaltatore ha eccepito la tardività della contestazione. La Corte d'Appello ha stabilito che i difetti non erano così gravi da impedire l'uso dell'immobile, ricadendo quindi nell'Art. 1667 c.c. (vizi meno gravi) e non nell'Art. 1669 c.c. (gravi difetti). La Suprema Corte ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Committente. Questo significa che la contestazione dei vizi era avvenuta oltre i termini previsti per i difetti meno gravi.
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Gravi difetti dell’immobile: la riparazione esclude i danni
Due acquirenti citano in giudizio il venditore e la ditta installatrice lamentando persistenti malfunzionamenti all'impianto di condizionamento. Gli acquirenti chiedono la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato pieno godimento della casa. La società installatrice aveva comunque sostituito a proprie spese le tubazioni e riparato l'impianto. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono le richieste risarcitorie. La Cassazione chiarisce che la tutela per gravi difetti dell'immobile presuppone una reale perdita economica o la privazione dell'uso abitativo. I meri disagi personali e i fastidi transitori legati ai lavori di ripristino non costituiscono un danno non patrimoniale risarcibile.
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Vizi dell’opera: Cassazione impone calcolo completo dei costi
L'Azienda Committente ha commissionato lavori di ristrutturazione a un Esecutore dei Lavori, ma ha riscontrato gravi vizi dell'opera, come una pendenza errata nel pavimento della cucina. La Corte d'Appello ha ridotto il compenso dell'Esecutore, ma non ha considerato tutti i costi necessari per eliminare i difetti, inclusi lo smontaggio e rimontaggio della cucina. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Committente, stabilendo che il giudice di merito deve valutare tutte le spese per rimediare ai vizi dell'opera. Ha invece respinto il ricorso dell'Esecutore, confermando che la scelta su come rimediare ai difetti spetta al committente. La causa tornerà in Appello per una nuova quantificazione.
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Prova del contratto di appalto: validità e testimonianze
La Corte d'Appello ha ribadito che la prova del contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta obbligatoria. Nel caso esaminato, le testimonianze dei dipendenti e la consulenza tecnica hanno dimostrato l'esistenza di un rapporto diretto tra fornitore e committente, portando alla condanna di quest'ultimo per i pagamenti insoluti relativi a infissi e lavori di ristrutturazione residui.
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Responsabilità dell’appaltatore: lavori difettosi in condominio
Un condominio ha citato in giudizio un'impresa per i difetti nei lavori di impermeabilizzazione del lastrico dei garage. L'impresa si è difesa sostenendo che il condominio aveva scelto un lavoro parziale ed economico, chiedendo la riduzione del risarcimento. La Corte d'Appello ha accertato che l'opera era stata eseguita in violazione della buona tecnica e ha escluso ogni colpa del condominio, condannando l'impresa al risarcimento integrale di 14.000 euro. L'appaltatore ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la responsabilità dell'appaltatore sussiste pienamente se l'opera è eseguita male. L'appaltatore deve risarcire i danni e pagare sanzioni per lite temeraria.
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Vizi nell’appalto: difetti non provati e condanna salatissima
I Committenti hanno contestato presunti vizi nell'appalto per la ristrutturazione di un edificio, bloccando il pagamento del saldo dovuto all'Impresa Appaltatrice. Il Tribunale ha inizialmente ridotto il credito dell'impresa, ma la Corte d'Appello ha totalmente riformato la pronuncia condannando i proprietari al pagamento di oltre ottantatremila euro. La decisione di secondo grado ha evidenziato che i difetti non visibili erano rimasti privi di prova, poiché i Committenti si erano rifiutati di anticipare le ingenti somme necessarie alle verifiche peritabili di tipo invasivo. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei proprietari. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione delle prove, condannando i soccombenti anche per lite temeraria.
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Contratto di appalto e vizi: serve la verifica congiunta
Una stazione appaltante pubblica ha contestato la qualità dei servizi eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto per la gestione di una discarica. L'appaltatrice ha richiesto il pagamento dei corrispettivi e delle premialità previste. La committente ha applicato sanzioni per il mancato raggiungimento degli indici di compattazione stabiliti nel capitolato, basandosi su misurazioni svolte dai propri tecnici. La Corte d'Appello ha stabilito che la verifica dei difetti doveva avvenire tramite un confronto tecnico in contraddittorio immediato tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente. I giudici hanno confermato la validità delle clausole contrattuali che impongono verifiche congiunte e contestuali. La committente perde la causa ed è tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
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Accettazione dell’opera e collaudo tra utilizzo e difetti
Un'azienda appaltatrice ha richiesto il pagamento del saldo per la realizzazione di un magazzino automatizzato. La committente si è opposta lamentando difetti strutturali e il mancato superamento della prova tecnica, chiedendo il risarcimento danni. La Corte di Cassazione ha confermato che l'utilizzo effettivo dell'impianto per le campagne commerciali equivale all'accettazione dell'opera e collaudo, rendendo dovuto il saldo contrattuale in virtù delle clausole sottoscritte. Al contempo, ha confermato il diritto della committente al risarcimento dei soli danni per vizi edilizi (infiltrazioni e difetti delle pareti), escludendo quelli legati al rendimento produttivo, ritenuto condizionato da scelte gestionali interne. I ricorsi di entrambe le parti sono stati respinti.
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Risoluzione del contratto d’appalto: vizi e riduzione
Un committente chiedeva la risoluzione del contratto d'appalto per la costruzione di una paratia di messa in sicurezza del terreno. L'opera presentava evidenti difetti esecutivi e violava le regole dell'arte. Tuttavia, i vizi non rendevano la struttura del tutto inutilizzabile, poiché interventi correttivi ne avevano garantito la piena funzionalità. I giudici hanno quindi negato lo scioglimento totale del rapporto, disponendo solo una riduzione del compenso parametrata alle spese di riparazione affrontate dal committente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente questa decisione. La risoluzione del contratto d'appalto opera unicamente se i difetti rendono l'opera del tutto inadatta alla sua funzione originaria. In presenza di vizi facilmente eliminabili, la legge riconosce al committente soltanto la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore, oltre all'applicazione automatica degli interessi commerciali sulle somme residue.
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Ordini del committente e responsabilità dell’appaltatore
Un'impresa edile committente incarica un professionista per la posa di guaine impermeabilizzanti su un edificio. A causa del freddo e dell'umidità, gli operai manifestano dubbi sulla corretta adesione del materiale. Il committente, anche fornitore del prodotto, impone comunque la prosecuzione immediata dei lavori rassicurando sulle caratteristiche tecniche. In seguito alla comparsa di gravi infiltrazioni d'acqua, il committente richiede i danni denunciando i vizi costruttivi. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono integralmente la domanda risarcitoria. La Corte sancisce che la responsabilità dell'appaltatore viene meno quando quest'ultimo esprime formalmente il proprio dissenso tecnico ma esegue l'opera come mero esecutore passivo (nudus minister) a fronte delle insistenze del committente, il quale si assume per intero il rischio del danno.
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Esecuzione degli obblighi di fare: la confisca non salva l’appalto
I proprietari di un immobile ottengono la condanna dell'appaltatore per lavori eseguiti male. Nelle more, il Comune acquisisce l'immobile per presunti abusi edilizi. I giudici di merito bloccano l'esecuzione forzata ritenendo che i committenti, non essendo più proprietari, non abbiano diritto ad agire. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che l'esecuzione degli obblighi di fare fondata su un contratto d'appalto non dipende dalla titolarità del diritto reale sul bene. La confisca amministrativa non estingue il credito contrattuale e non libera l'appaltatore dai suoi obblighi.
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