La Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione con cui l'Amministrazione dello Stato, tramite l'Avvocatura, rifiuta la competenza arbitrale in una controversia, è un atto di natura processuale e non sostanziale. Di conseguenza, rientra nei poteri dell'Avvocato dello Stato, in quanto difensore tecnico, senza la necessità di una specifica e separata manifestazione di volontà da parte dell'ente. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva invece ritenuto inefficace tale dichiarazione, affermando il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale. La parola chiave è competenza arbitrale.
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