Un Professionista e un Cliente stipulano un contratto di consulenza. Successivamente, il Cliente recede dal rapporto lamentando la violazione degli obblighi informativi da parte del Professionista. Il Collegio arbitrale e la Corte d'Appello confermano la legittimità dello scioglimento del rapporto per giusta causa di recesso, evidenziando la rottura del legame fiduciario. La Corte d'Appello annulla però la condanna del Professionista a restituire parte dei compensi, interpretando la tariffa pattuita come al netto delle ritenute. La Cassazione rigetta sia il ricorso del Professionista, che contestava la sussistenza della giusta causa di recesso, sia quello del Cliente sulla questione dei compensi e delle spese. La Suprema Corte ribadisce che la violazione dei doveri di informazione mina l'intuitus personae, giustificando l'immediato recesso.
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