Una società di assicurazioni ha emesso una polizza fideiussoria a garanzia di un servizio di riscossione tributi per un Comune, affidato tramite gara d'appalto. Successivamente, la gara è stata annullata dal giudice amministrativo, ma il servizio è proseguito in base a contratti di proroga. Al verificarsi dell'inadempimento della società concessionaria, il Comune ha escusso la polizza. La compagnia assicurativa si è opposta, sostenendo che la garanzia fosse legata alla gara annullata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la polizza, per come era formulata genericamente, copriva l'attività di servizio indipendentemente dallo specifico titolo contrattuale, e quindi era valida ed efficace.
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