La Corte di Cassazione ha confermato l'impossibilità della reintegrazione per un lavoratore licenziato nell'ambito di una procedura collettiva, qualora l'ente datore di lavoro sia in liquidazione e privo di qualsiasi attività aziendale. Nonostante l'accertata illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, la cessazione totale dell'attività produttiva agisce come causa impeditiva oggettiva al ripristino del rapporto. La decisione ribadisce che, in tali scenari, la tutela del lavoratore deve limitarsi esclusivamente al risarcimento del danno economico, escludendo il ritorno fisico nel posto di lavoro ormai inesistente.
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