Un Lavoratore, licenziato dall'Azienda, incassa l'indennità sostitutiva del preavviso. Successivamente, il giudice dichiara illecito il licenziamento, ordina la reintegra nel posto di lavoro e stabilisce un risarcimento. L'Azienda eroga il risarcimento sottraendo però l'indennità sostitutiva del preavviso già versata. Il Lavoratore avvia un'esecuzione forzata per la differenza. La Corte di Cassazione accoglie le ragioni dell'Azienda: la reintegra annulla il presupposto del licenziamento, facendo nascere solo dopo il credito restitutorio per l'indennità sostitutiva del preavviso. Trattandosi di un fatto sopravvenuto, il Datore di Lavoro può legittimamente operare la compensazione in sede di opposizione all'esecuzione.
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