Un lavoratore, licenziato e percettore di indennità di disoccupazione, ottiene dal giudice l'annullamento del licenziamento e l'ordine di reintegra. Tuttavia, il datore di lavoro fallisce e non adempie all'ordine. L'Ente previdenziale chiede la restituzione dell'indennità di disoccupazione, sostenendo che il rapporto di lavoro si è ricostituito retroattivamente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la restituzione non è dovuta perché lo stato di disoccupazione del lavoratore è di fatto proseguito, non essendo mai avvenuta la reintegrazione effettiva né il pagamento di alcuna somma.
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