Un condomino ha citato in giudizio una società immobiliare per ottenere il ripristino dell'uso dell'ascensore condominiale e la riapertura del varco d'accesso situato al piano terra, di proprietà esclusiva della società. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, riconoscendo che il regolamento condominiale contrattuale, accettato nei rispettivi atti d'acquisto, ha costituito una vera e propria servitù a favore dei piani superiori. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della società immobiliare. I giudici hanno stabilito che il diritto all'uso dell'ascensore condominiale include necessariamente il diritto di passaggio pedonale per raggiungerne la base di partenza, anche se questa si trova all'interno di una proprietà privata. La società immobiliare è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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