L'Istituto Bancario ha contestato un decreto ingiuntivo del Condominio per contributi non pagati, sostenendo la nullità di due delibere assembleari (1996 e 2007). La delibera del 1996 aveva modificato il regolamento condominiale originario, eliminando una riduzione delle spese per i locali commerciali, senza il consenso unanime di tutti i condomini. Un proprietario assente aveva però successivamente aderito alla modifica tramite lettera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto Bancario. Ha stabilito che la modifica regolamento condominiale, se di natura contrattuale, richiede l'unanimità, ma tale consenso può essere manifestato anche al di fuori dell'assemblea, tramite adesione successiva. La lettera ha integrato il consenso unanime necessario per la modifica regolamentare.
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