Alcuni proprietari di villette periferiche hanno dichiarato il recesso da un consorzio di urbanizzazione, rifiutando di pagare i contributi per la manutenzione di strade, verde e impianti. I ricorrenti sostenevano la totale indipendenza dei propri immobili e il mancato utilizzo delle infrastrutture interne al comprensorio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'illegittimità del recesso unilaterale. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di diversa previsione statutaria, ai consorzi di gestione residenziale si applicano le norme del condominio. Di conseguenza, il singolo consorziato non può sottrarsi alle spese di manutenzione e conservazione dei beni comuni rinunciando alla propria quota associativa, finché conserva la proprietà dell'immobile situato nel perimetro consortile.
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