La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della ripartizione delle spese per il riscaldamento centralizzato in caso di distacco dei singoli condomini. La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare che, in applicazione di un regolamento condominiale di natura contrattuale, poneva le spese di gestione dell'impianto anche a carico di chi se ne era legittimamente distaccato. La Corte ha stabilito che, sebbene il distacco sia un diritto garantito dall'art. 1118 c.c. (purché non arrechi danni tecnici o aggravi di spesa), un regolamento contrattuale può legittimamente derogare all'art. 1123 c.c., obbligando i condomini distaccati a contribuire non solo alla manutenzione straordinaria, ma anche alle spese di esercizio del servizio comune.
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