Il Condominio ha richiesto il pagamento di spese straordinarie per scale, androne e impianto idraulico a due comproprietari di un garage con accesso autonomo dalla strada. I proprietari si sono opposti, invocando la tabella del regolamento contrattuale che li esonerava dalle spese di scale e androne, e chiedendo la loro quota di affitto della portineria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, stabilendo che la ripartizione spese condominiali non può essere modificata a maggioranza dall'assemblea se esiste un regolamento contrattuale che prevede esoneri specifici. Inoltre, l'alloggio del portiere è stato confermato come bene comune. Il ricorso del Condominio è stato rigettato, confermando la vittoria dei proprietari del garage.
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