Un'azienda vendeva le proprie quote societarie e, in seguito a una lite giudiziaria con l'acquirente, firmava un accordo di conciliazione ricevendo un'integrazione del prezzo di 1,7 milioni di euro. L'azienda chiedeva il rimborso delle tasse versate, ritenendo che tale somma aggiuntiva godesse del regime PEX (parziale esenzione fiscale sulle plusvalenze). L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso, sostenendo che la somma derivasse dall'accordo transattivo e non dalla vendita originaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che per applicare il regime PEX occorre interpretare rigorosamente le clausole dell'accordo transattivo secondo le regole del codice civile, senza dare per scontato che ogni somma versata in sede di conciliazione sia un'integrazione del prezzo di vendita. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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