Un lavoratore ha richiesto il ricalcolo della pensione per includere emolumenti extra, maturati durante un periodo di Cassa Integrazione, nella base di calcolo della contribuzione figurativa. Mentre il tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, la Corte d'Appello l'aveva respinta, sostenendo che il calcolo dovesse basarsi sulla retribuzione normale e non su quella effettivamente percepita. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha stabilito che la base per la contribuzione figurativa è la retribuzione comprensiva di tutti gli elementi continuativi che sarebbero spettati nel periodo precedente la CIG, secondo la normativa di riferimento, e non la retribuzione concretamente percepita.
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