L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento IVA per il 2016 nei confronti di una società che gestisce sale giochi, applicando il regime forfettario basato sull'imposta sugli intrattenimenti. La società ha contestato l'atto, sostenendo di aver scelto l'opzione regime IVA ordinario già dal 1998 tramite comportamenti concludenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA sono tributi autonomi. Di conseguenza, il contribuente può sempre scegliere il regime ordinario per l'IVA, anche se per l'altra imposta si applica il regime forfettario. Tale scelta non richiede formalità rigide, potendo desumersi dalla concreta tenuta della contabilità e dalle dichiarazioni presentate. Vince la società contribuente.
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