Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione che imponeva di garantire a un detenuto in regime speciale due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta, senza potervi computare l'ora di socialità trascorsa al chiuso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la permanenza all'aria aperta e la socialità rispondono a finalità diverse: la prima tutela la salute psicofisica, la seconda favorisce le relazioni. Di conseguenza, le due ore di aria aperta costituiscono un limite minimo invalicabile per i detenuti al 41-bis, riducibile solo per eccezionali motivi di sicurezza e non tramite circolari amministrative generali. Vince il detenuto, che ha diritto a fruire separatamente di entrambe le attività.
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