Un detenuto sottoposto al regime speciale dell'Art. 41-bis Ord. pen. ha chiesto di poter ricevere e inviare CD-ROM e altri supporti digitali, sostenendo che rientrassero nella "corrispondenza" consentita, anche con visto di controllo. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato questa possibilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza 22224/2022, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che i supporti digitali non sono equiparabili alla corrispondenza tradizionale (epistolare, telegrafica, telefonica) per le comunicazioni detenuti. Ha chiarito che l'uso di supporti informatici per atti giudiziari con il difensore è una questione diversa, regolata specificamente e non rientra nella definizione di corrispondenza soggetta a visto. Il detenuto ha perso e dovrà pagare le spese legali.
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