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Art. 14-quater ord. pen.

12 provvedimenti

Sorveglianza particolare: sicurezza penitenziaria e diritti
L'Amministrazione Penitenziaria applica il regime di sorveglianza particolare a un detenuto responsabile di ripetute infrazioni disciplinari e dell'aggressione fisica a un agente con un bastone. Il Tribunale di Sorveglianza annulla il provvedimento, ritenendo sproporzionate le privazioni imposte in cella e considerandole una punizione anziché una tutela della sicurezza. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione sottolineando la finalità preventiva della misura. La Suprema Corte accoglie il ricorso, chiarendo che la sorveglianza particolare serve a prevenire rischi per l'ordine interno. La Cassazione evidenzia che oggetti come televisori o specchi possono diventare armi improprie in presenza di comportamenti aggressivi. L'ordinanza viene quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Regime di sorveglianza particolare: sicurezza batte comodità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per la durata di sei mesi nei confronti di un detenuto ristretto in regime di 41-bis. Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerose e gravi infrazioni disciplinari, tra cui aggressioni fisiche e minacce a compagni di cella e agenti di polizia penitenziaria. La difesa contestava la privazione di arredi non essenziali (come televisore e fornellino), ritenendola contraria alla dignità umana. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la sottrazione di tali oggetti è legittima e funzionale a prevenire ulteriori condotte violente e a garantire la sicurezza interna del carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza particolare: sanzione annullata senza prove certe
Il Tribunale di sorveglianza confermava l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per tre mesi a carico di un detenuto, accusato di aver partecipato all'aggressione di un altro ristretto. Il detenuto proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di prove sulla sua reale partecipazione e la violazione del principio del divieto di doppia punizione, essendo già stato sanzionato in via disciplinare. La Suprema Corte ha chiarito che la misura preventiva non viola il divieto di doppio giudizio e può fondarsi anche su un singolo episodio. Tuttavia, ha accolto il ricorso poiché il Tribunale non ha verificato l'effettiva responsabilità del detenuto nell'aggressione, né ha eliminato le restrizioni illegittime sul presupposto che la misura fosse ormai scaduta. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Permanenza all’aria aperta: no ai tagli per la socialità
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva garantito a un detenuto in regime speciale di 41-bis il diritto a due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva la sovrapponibilità delle due attività in base a una circolare amministrativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la permanenza all'aria aperta e le attività di socialità hanno finalità diverse e non possono essere confuse. La prima tutela la salute psicofisica, mentre la seconda persegue scopi risocializzanti. Di conseguenza, l'amministrazione non può ridurre arbitrariamente il tempo all'aperto a un'ora soltanto.
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Permanenza all’aria aperta: negarla al 41-bis è illegittimo
Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione che imponeva di garantire a un detenuto in regime speciale due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta, senza potervi computare l'ora di socialità trascorsa al chiuso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la permanenza all'aria aperta e la socialità rispondono a finalità diverse: la prima tutela la salute psicofisica, la seconda favorisce le relazioni. Di conseguenza, le due ore di aria aperta costituiscono un limite minimo invalicabile per i detenuti al 41-bis, riducibile solo per eccezionali motivi di sicurezza e non tramite circolari amministrative generali. Vince il detenuto, che ha diritto a fruire separatamente di entrambe le attività.
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Permanenza all’aria aperta: no ai tagli per la socialità
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che garantiva a un detenuto in regime speciale due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva che le attività fuori dalla cella non potessero superare complessivamente le due ore giornaliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la permanenza all'aria aperta (volta a tutelare la salute psicofisica) e la socialità (volta a soddisfare esigenze relazionali) sono diritti distinti con finalità diverse. Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può arbitrariamente ridurre l'ora d'aria per sostituirla con attività al chiuso, a meno che non sussistano eccezionali e documentati motivi di sicurezza individuali. Vince il detenuto, che mantiene il diritto a fruire separatamente di entrambe le tutele.
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Sorveglianza Particolare: Radio Negata, Cassazione Ordina Nuovo Esame
Un detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare per condotte aggressive in carcere, ha contestato le restrizioni imposte. Il Tribunale di Sorveglianza aveva parzialmente annullato alcune limitazioni ma confermato il regime. La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso del detenuto. Ha confermato la legittimità della sorveglianza particolare, ma ha annullato l'ordinanza del Tribunale limitatamente all'asportazione della radio dalla cella, disponendo un nuovo giudizio su questo punto. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, lasciando al detenuto la possibilità di ottenere la restituzione della radio.
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Regime 41-bis: diritto all’ora d’aria e socialità
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità delle circolari ministeriali che limitano a una sola ora la permanenza all'aperto per i detenuti in Regime 41-bis. I giudici hanno chiarito che l'ora d'aria e il tempo dedicato alla socialità sono concetti distinti e non sovrapponibili. La riduzione del tempo all'aperto può avvenire solo per motivi eccezionali e individualizzati, non tramite provvedimenti generali, poiché la tutela della salute è un diritto fondamentale che non può essere compresso arbitrariamente.
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Sorveglianza particolare: guida al regime detentivo
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del regime di sorveglianza particolare applicato a un detenuto autore di numerose infrazioni disciplinari. Tra le condotte contestate figurano il possesso di smartphone e stupefacenti, oltre a minacce verso il personale. La Corte ha ribadito che la sorveglianza particolare ha una funzione preventiva e cautelare, necessaria quando il comportamento del soggetto altera l'ordine interno, indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali per i singoli fatti.
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Sorveglianza particolare: TV e fornellino in cella?
Un detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare per aver gravemente aggredito un agente, ottiene dal Tribunale di Sorveglianza il permesso di usare TV e fornellino. L'amministrazione penitenziaria ricorre in Cassazione. La Suprema Corte annulla la decisione, affermando che, data la comprovata aggressività del soggetto, il divieto di possedere oggetti facilmente trasformabili in armi è legittimo e necessario per la sicurezza interna dell'istituto. La Corte chiarisce inoltre che il regime di sorveglianza particolare non è un mero provvedimento disciplinare e può essere sindacato nel merito dal giudice.
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Ricorso inammissibile: sorveglianza speciale in carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro l'applicazione del regime di sorveglianza speciale. La Corte ha stabilito che le lamentele del ricorrente erano basate su questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, basata su un episodio di turbativa dell'ordine e su un parere del consiglio di disciplina, è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reclamo detenuto inammissibile se reitera istanze
Un detenuto ha contestato la privazione di alcuni beni personali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi inferiori. La Corte ha stabilito che il reclamo del detenuto era una mera riproposizione di questioni già valutate e decise in una precedente ordinanza, senza l'allegazione di nuovi fatti che potessero giustificare un riesame. Questo principio impedisce di riaprire all'infinito questioni già giudicate.
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