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Reddito Di Capitale

50 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il guadagno che deriva dal semplice possesso di quote o azioni societarie, senza svolgere attività lavorativa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Base imponibile contributiva: utili societari esclusi da INPS
L'ente previdenziale pretendeva il pagamento di contributi ulteriori da parte di un lavoratore autonomo già iscritto alla gestione commercianti per una società di persone. L'istituto chiedeva di calcolare i contributi includendo nella base imponibile contributiva anche i dividendi percepiti come socio fondatore di una diversa società di capitali. I giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta dell'istituto. La Suprema Corte ha chiarito che gli utili percepiti dalla semplice detenzione di quote in una società di capitali costituiscono redditi di capitale. Questi importi non derivano da attività lavorativa diretta e, di conseguenza, restano tassativamente esclusi dal calcolo previdenziale, anche se il soggetto ha fondato l'azienda. L'ente previdenziale ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Contributi INPS su utili societari: i soci di capitale vincono
L'Istituto Previdenziale ha preteso il versamento della contribuzione previdenziale sui dividendi percepiti da una socia di una società a responsabilità limitata. La donna svolgeva un'attività autonoma iscritta alla gestione artigiani e commercianti, ma non prestava alcuna attività lavorativa all'interno della società di capitali in questione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. Il giudice di legittimità ha chiarito che non sono dovuti i contributi INPS su utili societari derivanti da mera partecipazione al capitale. Questi introiti costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa, escludendo quindi qualsiasi obbligo di versamento previdenziale in assenza di effettivo lavoro.
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Base imponibile contributiva INPS: esclusi gli utili dei soci
L'Ente Previdenziale pretendeva il versamento di somme contributive sugli utili percepiti da un artigiano tramite la sua partecipazione societaria in qualità di socio fondatore in un'altra azienda. Il contribuente contestava la richiesta, sostenendo la natura puramente finanziaria di tali proventi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'istituto, confermando che la base imponibile contributiva INPS per la gestione artigiani comprende solo i redditi derivanti da effettiva attività di impresa o lavorativa. I dividendi percepiti dalla mera detenzione di quote societarie costituiscono semplici redditi di capitale. Anche la qualifica di socio fondatore non muta questa natura sul piano previdenziale, rendendo illegittima la pretesa contributiva dell'ente.
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Base imponibile contributi INPS: dividendi esclusi dal calcolo
L'INPS ha notificato un avviso di addebito a un lavoratore iscritto alla Gestione Artigiani per richiedere contributi previdenziali aggiuntivi sui dividendi percepiti da una società a responsabilità limitata. Il cittadino partecipava a tale società esclusivamente come socio di capitale, senza svolgere alcuna attività lavorativa al suo interno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che gli utili derivanti da mera partecipazione societaria costituiscono redditi di capitale. Pertanto, tali somme non rientrano nella base imponibile contributi INPS. L'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Contributi Gestione Commercianti: niente somme sui meri utili
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi Gestione Commercianti a due soci di una società a responsabilità limitata. L'istituto pretendeva il versamento anche sugli utili derivanti dalla mera partecipazione al capitale sociale. I soci hanno contestato la richiesta, evidenziando la totale assenza di attività lavorativa svolta all'interno della società. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dei contribuenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che i dividendi percepiti dal semplice socio di capitale costituiscono reddito di capitale e non reddito d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile previdenziale. L'ente deve quindi annullare la pretesa e rimborsare le spese legali.
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Contributi previdenziali su utili societari: ko per l’INPS
L'INPS pretendeva il pagamento di contributi previdenziali sulla quota di utili percepiti da un cittadino in qualità di socio di una società a responsabilità limitata. Il cittadino si è opposto, evidenziando di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno della società, essendone un mero socio di capitale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se derivano da una semplice partecipazione finanziaria. Gli utili da mero capitale costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa, gli unici soggetti a contribuzione per la gestione commercianti. Vince il socio, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
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Contributi previdenziali su utili societari: vince il socio
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento della contribuzione previdenziale alla gestione commercianti sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il cittadino non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno della società. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se il socio si limita a possedere le quote senza lavorare. I redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria sono infatti esclusi dalla base imponibile previdenziale, la quale comprende solo i redditi derivanti dall'effettivo esercizio dell'attività d'impresa. L'INPS è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Contributi gestione commercianti: no su utili di soci non lavoratori
L'INPS pretendeva dal Socio il pagamento di oltre 36.000 euro a titolo di contributi gestione commercianti sugli utili derivanti dalla sua partecipazione al 50% in una s.r.l. Il Socio si è opposto evidenziando di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società, limitandosi a possedere le quote. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici d'appello, stabilendo che i contributi gestione commercianti non si applicano ai semplici redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria se manca l'effettiva prestazione di lavoro. Il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile e l'ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Società a ristretta base partecipativa: no tasse su ricavi lordi
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, rilevando utili extrabilancio. Di conseguenza, ha attribuito maggiori redditi di capitale a una socia, qualificando l'azienda come società a ristretta base partecipativa. L'amministrazione pretendeva di tassare la socia basandosi esclusivamente sui maggiori ricavi lordi della società, senza considerare i relativi costi di produzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la tassazione del socio deve basarsi sul maggior reddito netto d'impresa (ricavi meno costi) e non sui ricavi lordi. Questo principio garantisce il rispetto della capacità contributiva del contribuente. Vince la socia, che non dovrà pagare le imposte calcolate sui ricavi lordi aziendali.
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Socio s.r.l.: utili esclusi dalla base imponibile contributiva
L'INPS ha richiesto a un socio fondatore e amministratore di una società a responsabilità limitata il pagamento dei contributi previdenziali sui redditi percepiti, sostenendo che tali somme dovessero rientrare nella base imponibile contributiva. Il socio non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i redditi derivanti dalla sola partecipazione al capitale sociale costituiscono redditi di capitale e non di impresa. Di conseguenza, tali somme non possono essere incluse nella base imponibile contributiva per la gestione commercianti. La qualificazione fiscale di questi redditi come lavoro autonomo costituisce una finzione giuridica valida solo ai fini delle tasse, senza alcun effetto sugli obblighi previdenziali. L'INPS è stato quindi condannato a pagare le spese di giudizio.
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Contribuzione Gestione Commercianti: escluso il socio inattivo
L'INPS pretendeva il pagamento della contribuzione Gestione Commercianti sui redditi di partecipazione percepiti da un socio di una s.r.l. che non svolgeva alcuna attività lavorativa o di gestione all'interno dell'azienda. Il socio ha impugnato l'avviso di addebito e i giudici di merito hanno accolto l'opposizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale e prevalente, non rientrano nella base imponibile previdenziale. Di conseguenza, l'INPS non può pretendere contributi su tali somme.
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Contributi previdenziali su utili societari: stop alle pretese INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali su utili societari a due contribuenti, derivanti dalla loro mera partecipazione a una società di capitali. I giudici di merito hanno annullato le richieste dell'ente, rilevando l'assenza di un'attività lavorativa abituale e prevalente dei soci all'interno della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi da sola partecipazione al capitale sociale costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi. L'ente previdenziale è stato condannato anche al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Contributi previdenziali socio s.r.l.: niente INPS senza lavoro
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un socio di una società a responsabilità limitata, calcolati sui redditi derivanti dalla sua partecipazione azionaria. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta poiché il socio non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di versare i contributi previdenziali socio s.r.l. sorge solo in presenza di un'effettiva attività di lavoro autonomo. I semplici redditi di capitale, derivanti dalla mera partecipazione societaria senza prestazione lavorativa, sono esclusi dalla base imponibile contributiva. Vince quindi il socio, che non deve pagare alcuna somma aggiuntiva all'INPS.
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Contributi previdenziali su redditi di capitale: stop dell’INPS
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, stabilendo che non si devono pagare i contributi previdenziali su redditi di capitale percepiti come socio non lavoratore di una società a responsabilità limitata. Nel caso specifico, l'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi calcolandoli anche sugli utili derivanti da partecipazioni in società in cui il contribuente non svolgeva alcuna attività lavorativa. I giudici hanno chiarito che la base imponibile per la Gestione commercianti comprende solo i redditi d'impresa derivanti da un'effettiva attività lavorativa abituale e prevalente. Di conseguenza, i semplici utili da investimento restano esclusi dalla tassazione previdenziale. Il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria del lavoratore.
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Imponibile contributivo Gestione Commercianti: no sui dividendi
L'INPS ha richiesto a un contribuente il pagamento dei contributi previdenziali calcolati non solo sul reddito da lavoro, ma anche sui redditi di capitale percepiti come socio non lavoratore di altre società. Il contribuente ha contestato la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imponibile contributivo Gestione Commercianti comprende la totalità dei redditi d'impresa, ma esclude i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cui non si svolge attività lavorativa. Di conseguenza, il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria del contribuente che non dovrà pagare i contributi su tali somme.
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Contributi previdenziali socio di capitale: stop INPS su utili
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali calcolati non solo sul suo reddito da amministratore, ma anche sui dividendi percepiti come semplice socio di capitale in altre società. L'interessato ha proposto opposizione, sostenendo che tali somme non dovessero rientrare nella base imponibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi derivanti dalla mera partecipazione societaria, senza lo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente, non sono soggetti a contribuzione. Di conseguenza, i contributi previdenziali socio di capitale non sono dovuti sui redditi di puro capitale, escludendo così pretese indebite dell'ente previdenziale e confermando la vittoria del cittadino, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
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Contributi previdenziali su utili societari: esente il socio
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il lavoratore, tuttavia, non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno di questa società. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente. La Corte ha stabilito che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se i proventi derivano da una mera partecipazione finanziaria (redditi di capitale) e non da un'effettiva attività lavorativa. Di conseguenza, il lavoratore non deve pagare i contributi pretesi e l'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Estinzione del giudizio tributario: la sanatoria cancella la lite
Una contribuente, socia di una srl, impugnava un avviso di accertamento per redditi di capitale non dichiarati derivanti da operazioni inesistenti. Dopo i rigetti nei primi gradi, proponeva ricorso in Cassazione. Successivamente, la contribuente chiedeva la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata delle controversie (pace fiscale). La Corte sospendeva il giudizio. Poiché nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione della causa entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, la Suprema Corte ha pronunciato l'estinzione del giudizio tributario. Di conseguenza, la controversia si chiude definitivamente senza una decisione sul merito, consolidando gli effetti della sanatoria fiscale intrapresa dalla contribuente.
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Estinzione del giudizio tributario: la sanatoria chiude la lite
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro un socio per un maggior reddito di capitale non dichiarato, derivante da verifiche sulla società. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso. Successivamente, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione e ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata (la cosiddetta pace fiscale). La Corte ha sospeso il giudizio. Poiché nessuna delle parti ha riassunto la causa entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario. Di conseguenza, il processo si chiude definitivamente senza una decisione di merito, consolidando gli effetti della sanatoria fiscale intrapresa dal contribuente.
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Socio fondatore ma non lavora: no alla Gestione Commercianti INPS
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i redditi derivanti dalla mera partecipazione come socio fondatore a una società di capitali, senza lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile per la Gestione Commercianti INPS. La distinzione fiscale che qualifica tali utili come reddito da lavoro autonomo costituisce una finzione giuridica valida solo a fini fiscali e non previdenziali.
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