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Reddito Di Capitale

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50 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Rimborso delle imposte sul reddito: negato se manca il danno reale
Due soci esercitano il diritto di recesso da una società per azioni. La società liquida le loro quote e trattiene una ritenuta d'acconto del 12,5%, qualificando le somme come reddito di capitale. I soci versano la provvista e poi presentano istanza di rimborso all'Erario, sostenendo che le somme andassero tassate come redditi diversi. Formatosi il silenzio-rifiuto, i contribuenti ricorrono in giudizio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La Corte stabilisce che, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, spetta al contribuente dimostrare che la diversa qualificazione del reddito avrebbe comportato una tassazione meno gravosa o inesistente. La semplice contestazione della categoria reddituale, senza prova di un reale danno economico, non dà diritto al rimborso.
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No ai contributi previdenziali su redditi di capitale per i soci
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali calcolati non solo sul suo reddito da artigiano, ma anche sui redditi percepiti come socio di capitale non lavoratore in alcune società a responsabilità limitata. Il cittadino ha presentato opposizione, sostenendo che tali somme fossero semplici redditi di capitale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non è dovuto il pagamento di contributi previdenziali su redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione azionaria senza svolgimento di attività lavorativa. La base imponibile previdenziale per artigiani e commercianti comprende solo i redditi d'impresa legati al lavoro effettivo. L'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Imponibile contributivo Gestione commercianti: stop pretese INPS
L'INPS ha richiesto a un agente di commercio il pagamento di contributi previdenziali calcolati non solo sul suo reddito professionale, ma anche sui dividendi percepiti come socio non lavoratore di altre due società. Il lavoratore ha proposto opposizione, sostenendo che tali utili non dovessero rientrare nel calcolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'imponibile contributivo Gestione commercianti comprende esclusivamente i redditi d'impresa derivanti da attività lavorativa diretta e abituale. Di conseguenza, i redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione azionaria senza prestazione di lavoro sono esclusi dalla tassazione previdenziale. Vince il lavoratore, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
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Contribuzione Gestione Commercianti: no ai soci non lavoratori
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione come socio non lavoratore in due società di capitali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la contribuzione Gestione Commercianti deve essere calcolata esclusivamente sui redditi d'impresa legati all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa. I semplici redditi di capitale, derivanti dalla mera partecipazione societaria senza prestazione di lavoro, non possono essere assoggettati a contribuzione. Di conseguenza, il lavoratore non deve pagare i contributi richiesti su tali somme e l'ente pubblico è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Contributi previdenziali su utili societari: INPS perde in Cassazione
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di un maggior credito contributivo, calcolando i contributi previdenziali su utili societari derivanti dalla sua mera partecipazione come socio di capitale in una società a responsabilità limitata. Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa in tale società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la base imponibile per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti comprende solo i redditi d'impresa e non i redditi di capitale derivanti da partecipazioni passive. Di conseguenza, l'INPS ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Contributi previdenziali su utili societari: INPS perde
L'INPS pretendeva il pagamento dei contributi previdenziali su utili societari percepiti da un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione Commercianti come agente di commercio, derivanti dalla sua mera partecipazione al capitale di due società a responsabilità limitata (S.r.l.). Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa in tali società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi da mera partecipazione in società di capitali costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale. Vince il lavoratore autonomo, che non deve pagare i contributi previdenziali su utili societari derivanti da soli investimenti finanziari.
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Base imponibile contributiva: INPS perde contro il socio
L'INPS pretendeva di includere nella base imponibile contributiva di un lavoratore autonomo gli utili derivanti dalla sua partecipazione, come socio fondatore, in una società a responsabilità limitata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i proventi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali costituiscono redditi di capitale. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile contributiva per la gestione commercianti, la quale si calcola esclusivamente sui redditi d'impresa derivanti da un'effettiva attività lavorativa. La distinzione fiscale che qualifica i proventi del socio fondatore come lavoro autonomo costituisce una finzione giuridica non applicabile in ambito previdenziale.
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Contributi INPS su utili S.r.l.: niente pagamenti senza lavoro
L'INPS pretendeva il pagamento di una maggiore quota di contributi previdenziali da due lavoratori autonomi iscritti alla Gestione commercianti. L'istituto calcolava l'importo includendo anche i redditi derivanti dalle loro quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). I lavoratori si sono opposti, evidenziando che in tale società non svolgevano alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i Contributi INPS su utili S.r.l. non sono dovuti se il socio non lavora nell'azienda. Gli utili da mera partecipazione finanziaria costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile previdenziale. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Contributi previdenziali su utili societari: vittoria per i soci
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione commercianti, il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno di questa società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che non sono dovuti i contributi previdenziali su utili societari se questi derivano da una mera partecipazione finanziaria. Tali proventi costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa, escludendoli così dalla base imponibile contributiva. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa e l'INPS è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Contributi INPS su utili societari: investire non è lavorare
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un Socio il pagamento di oltre trentatremila euro per contributi previdenziali calcolati anche sui guadagni derivanti dalla sua semplice partecipazione a una società a responsabilità limitata. Il Socio si è opposto, sostenendo che tali somme fossero semplici redditi di capitale, poiché egli non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Socio, rigettando il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che i contributi INPS su utili societari non sono dovuti se il socio si limita a investire il proprio capitale senza lavorare nella società. Di conseguenza, i dividendi percepiti da un socio non operativo non rientrano nella base imponibile previdenziale.
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Contributi gestione commercianti: salvi i soci non operativi
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Istituto Previdenziale contro un socio di una s.r.l. L'ente pretendeva il pagamento dei **Contributi gestione commercianti** sui redditi percepiti dal socio in qualità di fondatore non lavoratore. I giudici hanno chiarito che i proventi derivanti dalla sola partecipazione al capitale di una società, senza lo svolgimento di attività lavorativa al suo interno, costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non possono essere incluse nella base imponibile previdenziale. Il socio vince definitivamente la causa e non deve pagare le somme richieste dall'ente per la sua quota di partecipazione nella società di capitali.
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Socio inattivo: no contributi previdenziali gestione commercianti
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi percepiti come socio fondatore di una società a responsabilità limitata. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta per la quota relativa a tale società, accertando che il socio non vi svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che i redditi derivanti dalla mera partecipazione al capitale di una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non d'impresa. Pertanto, tali somme sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali gestione commercianti, risultando irrilevante la qualifica di socio fondatore. Vince il cittadino, con condanna dell'INPS alle spese.
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Contributi previdenziali su utili societari: no se non si lavora
L'INPS ha richiesto a un socio e amministratore unico di una società a responsabilità limitata il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione societaria. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta poiché l'uomo non svolgeva alcuna attività lavorativa concreta all'interno dell'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se il socio non presta lavoro nell'impresa. I proventi derivanti dalla sola partecipazione al capitale sociale costituiscono infatti redditi di capitale e non redditi d'impresa, rimanendo esclusi dalla base imponibile previdenziale. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Base imponibile contributiva: INPS perde sui dividendi dei soci
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Socio di una società a responsabilità limitata il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi alla Gestione Commercianti. La richiesta si basava sui redditi derivanti dalla sua quota di partecipazione societaria. Il Socio ha contestato la pretesa, evidenziando di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno stabilito che i proventi da mera partecipazione in società di capitali costituiscono redditi di capitale e non di impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile contributiva per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
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Contributi previdenziali su utili societari: quando l’INPS perde
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione commercianti, il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua semplice partecipazione in una società a responsabilità limitata (S.r.l.), nella quale però non svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che i dividendi derivanti da una mera partecipazione azionaria o societaria costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Pertanto, tali somme non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dei contributi. Di conseguenza, non è dovuto alcun pagamento all'INPS per questi utili. Questa importante decisione chiarisce definitivamente i limiti dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali su utili societari per i soci non operativi.
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Tassazione Fondo Pensione: Agevolazione Negata Senza Prova Certa
Gli eredi di un ex dirigente chiedono il rimborso di maggiori imposte versate sulle somme liquidate da un fondo pensione aziendale. Sostengono che si dovesse applicare l'aliquota agevolata del 12,5% per i redditi di capitale, anziché quella più alta per le indennità di fine rapporto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla tassazione del rendimento del fondo pensione: l'aliquota agevolata si applica solo al 'rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato'. Poiché i contribuenti non hanno fornito la prova specifica che le somme derivassero da un effettivo investimento sul mercato, la richiesta di rimborso è stata definitivamente negata. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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Raddoppio termini accertamento: Fisco vince anche senza denuncia
Un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento per redditi di capitale non dichiarati, notificato oltre i termini ordinari. L'Agenzia delle Entrate ha giustificato il ritardo applicando il raddoppio dei termini di accertamento, previsto in caso di sospetto reato tributario. Il contribuente ha contestato l'atto, sostenendo che la norma fosse stata applicata in modo strumentale poco prima di una modifica legislativa. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, secondo la legge allora in vigore, il semplice sospetto di reato era sufficiente per il raddoppio dei termini, a prescindere dalla presentazione di una denuncia penale. L'accertamento è stato quindi confermato.
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Socio non lavoratore: utili esclusi da base imponibile contributiva
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sulla base imponibile contributiva. Un contribuente, socio e amministratore di una società di capitali, si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi della Gestione Commercianti anche sugli utili percepiti come socio non lavoratore. La Corte ha dato ragione al contribuente, chiarendo che i contributi si calcolano solo sui redditi d'impresa, cioè quelli derivanti da un'effettiva attività lavorativa. I redditi di capitale, come gli utili da mera partecipazione societaria, sono esclusi dalla base imponibile contributiva se non vi è una correlazione diretta con il lavoro prestato. L'INPS ha quindi perso la causa.
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Socio estraneo alla gestione? Paga per gli utili in nero
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento IRPEF a carico di una socia di una S.r.l. La sentenza ribadisce il principio della presunzione di distribuzione utili società a ristretta base. Secondo la Corte, i profitti non dichiarati dall'azienda si considerano automaticamente distribuiti ai soci in proporzione alle loro quote. La socia non è riuscita a fornire la prova contraria, ovvero di non aver incassato tali somme. La sua dichiarata estraneità alla gestione e i conflitti personali con altri soci non sono stati ritenuti sufficienti a superare la presunzione del Fisco. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha vinto la causa e la socia è tenuta al pagamento delle imposte.
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Base imponibile contributiva: esclusi i redditi da socio S.r.l.
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un cittadino iscritto alla Gestione Commercianti, includendo nel calcolo i redditi derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata. L'Istituto sosteneva che la base imponibile contributiva dovesse comprendere ogni reddito percepito per garantire una pensione più alta. Il cittadino ha contestato l'avviso di addebito, sostenendo di essere un mero socio di capitale senza svolgere alcuna attività lavorativa nell'azienda. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente. I giudici hanno stabilito che gli utili da partecipazione in società di capitali sono redditi di capitale e non d'impresa. Poiché manca l'apporto lavorativo personale, tali somme non possono essere inserite nella base imponibile contributiva. La decisione conferma il necessario parallelismo tra normativa fiscale e previdenziale.
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