Due soci esercitano il diritto di recesso da una società per azioni. La società liquida le loro quote e trattiene una ritenuta d'acconto del 12,5%, qualificando le somme come reddito di capitale. I soci versano la provvista e poi presentano istanza di rimborso all'Erario, sostenendo che le somme andassero tassate come redditi diversi. Formatosi il silenzio-rifiuto, i contribuenti ricorrono in giudizio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La Corte stabilisce che, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, spetta al contribuente dimostrare che la diversa qualificazione del reddito avrebbe comportato una tassazione meno gravosa o inesistente. La semplice contestazione della categoria reddituale, senza prova di un reale danno economico, non dà diritto al rimborso.
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