Un azionista di una Banca Popolare impugnò delibere assembleari che violavano il suo diritto di opzione durante la trasformazione della banca e l'emissione di un prestito obbligazionario. Dopo una sentenza favorevole in primo grado, le parti raggiunsero un accordo transattivo. L'azionista ricevette una somma e la dichiarò come reddito, pagando l'IRPEF. Successivamente, chiese il rimborso, sostenendo che la somma non fosse tassabile o dovesse esserlo con imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate riteneva la somma tassabile come obblighi di fare/non fare/permettere. La Corte di Cassazione ha stabilito che la somma ricevuta dall'azionista, a seguito della rinuncia al diritto di opzione nell'ambito di un accordo transattivo, rientra nella categoria dei "redditi diversi" derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR), confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale e rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Questo chiarisce la corretta **tassazione somme transattive** in casi simili.
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