Un debitore ha contestato la procedura esecutiva immobiliare promossa da alcuni creditori, sostenendo l'estinzione della vendita forzata e lamentando presunte nullità e incompletezze nei dati catastali dei beni pignorati. Il Tribunale ha respinto le doglianze dichiarando l'opposizione tardiva per superamento del termine di venti giorni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo che l'opposizione agli atti esecutivi è sempre soggetta al termine perentorio di decadenza, anche dinanzi a vizi gravi o insanabili del pignoramento. La possibilità del giudice di rilevare d'ufficio determinati difetti non attribuisce al debitore la facoltà di proporre ricorso senza limiti di tempo. Inoltre, la Corte ha convalidato la liquidazione delle spese legali parametrata sul valore effettivo di aggiudicazione dell'immobile, rigettando integralmente il ricorso del debitore.
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